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Pratiche patenti

Pratiche patenti

RINNOVO PATENTE

Circolando con la patente di guida scaduta ti esponi al rischio di sanzioni amministrative da 160 fino a 644 Euro, oltre che al ritiro della stessa fino a quando non avrai provveduto al rinnovo. Inoltre, se non rinnovi la patente entro 3 anni dalla scadenza, dovrai sostenere nuovamente gli esami sia di teoria sia di guida.

Per le patenti di categoria A e B le scadenze variano in base all’età del conducente:

  • ogni 10 anni fino a 50 anni di età;
  • ogni 5 anni, tra 50 e 70 anni d’età;
  • ogni 3 tra 70 e 80 anni d’età;
  • ogni 2 anni per gli ultra ottantenni.

Il DM 15 Novembre 2013 ha introdotto nuove modalità per il rinnovo della patente di guida, in vigore a partire dal 9 Gennaio 2014, volte a semplificare e snellire la procedura.

Per ottenere il rinnovo dovrai effettuare una visita medica, al fine di verificare il possesso di tutti i requisiti psicofisici previsti per la guida. Il medico abilitato compilerà un modulo on-line e verificherà il corretto caricamento nel sistema del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della tua firma e foto aggiornata.

Nel caso di esito positivo il medico ti rilascerà una ricevuta, la quale attesterà l’avvenuto rinnovo in attesa che una nuova patente ti venga spedita a casa o presso un recapito indicato all’atto della visita (entro un termine massimo di 60 giorni).

Viene così eliminato il bollino adesivo da apporre sulla vecchia patente di guida, magari con foto ormai irriconoscibile, a seguito di un rinnovo. Una volta ricevuta la nuova patente formato card con foto aggiornata, sarai tenuto a distruggere la vecchia patente non più valida.

Per le patenti AM, A1, A2, A, B1, B e BE, la scadenza del documento rinnovato verrà prolungata fino a coincidere con il tuo successivo compleanno.

DUPLICATO

Puoi richiedere il duplicato della patente di guida in due casi:

  • Smarrimento, furto o distruzione
    In questo caso dovrai denunciare il fatto agli organi di polizia entro 48 ore dalla constatazione. La denuncia effettuata all’estero deve essere ripresentata in Italia. A seguito della denuncia ti verrà rilasciato un permesso provvisorio di circolazione. Dopo il rilascio del quale, in caso di ritrovamento della patente, questa deve essere distrutta. Il duplicato della patente ti verrà recapitato a casa (sono necessarie 3 foto formato tessera recenti e un documento di identità).
  • Deterioramento della patente
    Il documento è considerato deteriorato quando non sono identificabili uno dei seguenti elementi:
    1-Numero del documento
    2-Dati anagrafici del titolare
    3-Data di scadenza
    4-Foto del titolare

Potrai presentare richiesta di duplicato presso gli Uffici Periferici del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, compilando l’apposito modello TT 2112 in distribuzione presso gli Uffici stessi, oppure rivolgendoti alla nostra autoscuola.

CONVERSIONE

Se sei in possesso di una patente rilasciata da uno Stato della Unione Europea puoi richiedere la conversione in patente italiana o mantenere il documento originario.

Puoi inoltre richiedere un tagliando adesivo da apporre sulla patente estera, consigliabile in caso di smarrimento perché facilita notevolmente le procedure di duplicato.

La conversione della patente straniera è possibile solo per quelle rilasciate da Stati esteri con i quali l'Italia ha stabilito rapporti di reciprocità (circ.n. 4586/M340 del 02.11.2004), di seguito elencati:

stati-rapporti-con-italia

Mentre per i seguenti Paesi è consentita la conversione solo a determinate categorie di cittadini: Canada (personale diplomatico e consolare) Cile (personale diplomatico e loro familiari) Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari) Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)

Per richiedere la conversione dovrai aver conseguito la patente di guida straniera prima di aver ottenuto la residenza in Italia (nel caso del Regno del Marocco si prende a riferimento la data in cui la patente diventa permanente).

Al momento della richiesta di conversione dovrai presentare la patente estera in corso di validità corredata da traduzione integrale della stessa e attestazione di autenticità rilasciata dal Consolato dello stato estero in Italia (la firma dei funzionari consolari dovrà essere autenticata in Prefettura). La traduzione potrà essere rilasciata da:

  • traduttore giurato presso il tribunale,
  • consolato o ambasciata dello stato estero in Italia (la firma dei funzionari consolari dovrà essere autenticata in Prefettura),
  • ambasciata Italiana presso lo Stato Estero.

Alla consegna della patente Italiana ti verrà ritirata la patente straniera.

REVISIONE DELLA PATENTE DI GUIDA

La revisione della patente di guida consiste nella verifica della persistenza dei requisiti psico-fisici e/o attitudinali richiesti per la guida.

Si tratta di accertamenti medici e/o di idoneità tecnico-pratica, disposti dagli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonché dal Prefetto.

In particolare è richiesta la revisione quando:

  • il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale che ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del Codice della strada
  • quando il conducente minorenne sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del Codice della strada da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
  • si accerti la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida

Nel caso della verifica dei requisiti psico-fisici verrai invitato a sottoporti a visita presso la Commissione Medica Locale, generalmente entro 30 giorni.

Nel caso di verifica dell'idoneità tecnica alla guida dovrai prenotare, presso il competente Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'esame di teoria e quello di pratica. I due esami dovranno essere effettuati nella medesima giornata.

Hai facoltà di impugnare Il provvedimento con cui viene disposta la revisione davanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 30 giorni dalla data del suo ricevimento. E' ammesso anche il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.

NUOVA PATENTE EUROPEA

Dal 19 Gennaio 2013 è in vigore nel nostro ordinamento la patente di guida europea: tutte le patenti di guida rilasciate nel territorio della Comunità Europea a partire da quella data saranno emesse con un formato uniforme. Il formato unico di patente europea andrà progressivamente a sostituire gli oltre cento modelli di patente circolanti nei Paesi aderenti.

Oltre a uniformare il formato, rendendo più agevole la circolazione dei cittadini e i controlli da parte delle forze di polizia, la Patente Europea permette di contrastare con maggiore efficacia il fenomeno delle frodi. Difatti il modello plastificato rende meno semplice, rispetto a quelli cartacei, la contraffazione dei dati.

Le patenti di guida attualmente in circolazione, verranno sostituite al momento del rinnovo.

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Benché il nuovo modello di patente Europea non riporti il luogo di residenza del titolare, esso continua ad essere a tutti gli effetti (limitatamente al territorio Italiano) un documento di riconoscimento valido in sostituzione della carta di identità, come previsto dall’articolo 35 del Dpr 445/2000.

L’articolo 35 del citato Dpr infatti specifica che quando un documento è munito di foto e timbro ovvero di altra segnatura equivalente rilasciata da un’amministrazione statale, è da considerarsi documento “equipollente” alla carta di identità.

CAMBIO DI RESIDENZA

Sebbene nel nuovo modello di patente Europea non vengono riportati i dati relativi alla residenza, l’obbligo di comunicazione della variazione della stessa non decade .

Pertanto, in caso di variazione della residenza, dovrai recarti presso gli uffici del tuo Comune e comunicare il nuovo indirizzo di residenza.

Non ti arriverà alcun bollino da apporre sulla patente.

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