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Le caratteristiche del ciclomotore

In Auto! | 19 Giugno 2021
Le caratteristiche del ciclomotore

La patente di guida categoria AM

Se non già in possesso di patente di guida di qualsiasi categoria, dal 19 gennaio 2013, per la guida dei ciclomotori è necessario conseguire una vera e propria patente (categoria AM).

Targatura

I ciclomotori devono essere muniti di un certificato di circolazione e di una targa che identifica i dati del responsabile della circolazione. La targa è personale ed il titolare la trattiene in caso di vendita del ciclomotore. Ogni ciclomotore dotato dei relativi documenti è registrato in un apposito archivio e viene univocamente individuato tramite l'abbinamento tra i dati di identificazione del veicolo (telaio) ed il numero di targa. E' vietato apporre sul ciclomotore un numero di targa diverso da quello della registrazione di cui sopra. Dal 13 febbraio 2012, i ciclomotori posti in circolazione prima del 14 luglio del 2006 e ancora non ritargati, cioè muniti di certificato di circolazione e targa, non possono continuare a circolare, benché dotati del vecchio contrassegno di identificazione (targhino), pena il pagamento in misura ridota di euro 519,67, a titolo di sanzione amministrativa a carico di chi lo guida.

Trasporto di passeggero

È possibile trasportare un passeggero, ma solo su quei ciclomotori guidati da un maggiorenne e che siano omologati secondo le seguenti condizioni:
  • -per i ciclomotori immatricolati prima del 14 luglio 2006, si deve cercare il codice di omologazione sul CIT e confrontarlo con l'elenco di codici omologati per il trasporto di due persone (vedi file scaricabile in fondo alla pagina); se il codice è presente, si deve richiedere il rilascio della nuova targa e del certificato di circolazione.
  • -per i ciclomotori immatricolati dopo il 14 luglio la possibilità di portare due persone è annotata sul Certificato di Circolazione (vedi file scaricabile in fondo alla pagina)

I conducenti minorenni che trasportano un passeggero su un ciclomotore non idoneo tecnicamente (cioè dove il posto del passeggero non è indicato nel documento di circolazione) sono soggetti, oltre alla sanzione prevista per chi guida senza i prescritti requisiti di cui all’art. 115 del Codice della Strada, al fermo amministrativo del ciclomotore per 60 giorni (90 nei casi di recidiva nel biennio) e ad una sanzione pecuniaria di 74,00 euro (per il pagamento in misura ridotta). Il veicolo sarà trasportato e custodito in depositeria comunale, a spese del conducente o proprietario, ma, trascorsi i primi 30 giorni, potrà essere affidato all'avente diritto per essere custodito in un luogo privato non sottoposto a pubblico passaggio (ad esempio un garage privato). I conducenti maggiorenni che trasportano un passeggero su un ciclomotore non idoneo tecnicamente sono soggetti alla sanzione pecuniaria di 74,00 euro - Punti 1 (per il pagamento in misura ridotta).
Per effetto del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, sui ciclomotori a due ruote e sui motocicli dal 4 agosto 2007 è vietato il trasporto di bambini di età inferiore a 4 anni; tale limite è stato portato a 5 anni a partire dal 4 ottobre 2007, con la legge di conversione del decreto legge. Chi non rispetta la prescrizione è soggetto alla sanzione di 155 euro, salva l’applicazione in concorso delle eventuali ulteriori sanzioni sopra indicate. Si ricorda che anche se il bambino ha 5 o più anni, il suo trasporto è ammesso solo se il veicolo e l’età del conducente lo consentono e deve avvenire nel rispetto delle regole di sicurezza stabilite dall’articolo 170 e dall’ordinaria prudenza.

Atri comportamenti alla guida del ciclomotore

Se il conducente guida sollevando la ruota anteriore, non avendo il libero uso delle gambe e delle braccia, senza reggere il manubrio con entrambe le mani (salvo se utilizzate per le segnalazioni), stando seduto in maniera non corretta è prevista una sanzione pecuniaria di 74,00 euro - Punti 1 (per il pagamento in misura ridotta) ed il fermo amministrativo del ciclomotore per 60 giorni (90 nei casi di recidiva nel biennio). In questi casi il veicolo sarà trasportato e custodito in depositeria comunale, a spese del conducente o proprietario, ma, trascorsi i primi 30 giorni, potrà essere affidato all'avente diritto per essere custodito in un luogo privato non sottoposto a pubblico passaggio (ad esempio un garage privato).
Se, invece, il conducente guida trasportando un passeggero non seduto in maniera corretta (nei casi in cui ne è ammesso il trasporto), trainando o facendosi trainare, trasportando oggetti non solidamente assicurati o che sporgono oltre 50 cm dall'asse del veicolo, ovvero che limitano la visibilità del conducente, trasportando animali non custoditi nelle apposite gabbie o contenitori, è prevista la sola sanzione pecuniaria di 74,00 euro - Punti 1 (per il pagamento in misura ridotta).

Uso del casco

Le sanzioni si applicano anche al passeggero che non faccia uso del casco ed in tutti i casi in cui il casco non sia regolarmente allacciato o venga utilizzato un casco non omologato. In ogni caso di violazione il veicolo sarà sottoposto al semplice fermo amministrativo del ciclomotore per 60 giorni (90 nei casi di recidiva nel biennio) e ad una sanzione pecuniaria di 74,00 euro (per il pagamento in misura ridotta). Se a non fare uso del casco è il conducente o un passeggero minorenne è prevista la decurtazione di 5 punti dalla patente. Il veicolo sarà affidato all'avente diritto per essere custodito in un luogo privato non sottoposto a pubblico passaggio (ad esempio un garage privato), se disponibile, altrimenti sarà trasportato e custodito in depositeria comunale, a spese del conducente o proprietario.

Alterazioni e modifiche

Per chi circola con un ciclomotore non rispondente, perché alterato, ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 (in particolare motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico) o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52 (fino a 45 km/h su strada orizzontale), è prevista una sanzione pecuniaria di euro 389,00 (per il pagamento in misura ridotta) ed il fermo amministrativo del ciclomotore per 60 giorni (90 nei casi di recidiva nel biennio). In questi casi il veicolo sarà trasportato e custodito in depositeria comunale, a spese del conducente o proprietario, ma, trascorsi i primi 30 giorni, potrà essere affidato all'avente diritto per essere custodito in un luogo privato non sottoposto a pubblico passaggio (ad esempio un garage privato).
Per coloro che fabbricano, producono, pongono in commercio o vendono ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a 45 km/h su strada orizzontale è prevista una sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di euro 1.000,00 ed un massimo di euro 4.000,00. La stessa sanzione è prevista per chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti indicati.
Per tutti questi casi, ma anche per chi circoli con un ciclomotore per cui non sia stato rilasciato il certificato di circolazione, è prevista anche l'applicazione della sanzione accessoria della confisca. Il veicolo sarà posto sotto sequestro amministrativo nella depositeria comunale, dove sarà trasportato e custodito a spese del conducente o proprietario sino alla definitiva confisca disposta con ordinanza della Prefettura. Inoltre, non è ammesso il pagamento in misura ridotta, ma la sanzione sarà irrogata con ordinanza del Prefetto.




FONTE: https://www.gazzetta.it/Passione-Motori/