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Minori e Guida accompagnta

In Auto! | 15 Gennaio 2019
guida-accompagnata

Vostro figlio o vostra figlia hanno appena compiuto diciassette anni e sognano di guidare? Bene, allora sappiate che grazie alla guida accompagnata è possibile condurre un’auto anche prima dei 18 anni. 

La guida accompagnata è un documento che consente a chi ha 17 anni di condurre autoveicoli per esercitarsi nella guida in vista del conseguimento della patente B. Il documento viene rilasciato a chi ha una patente di guida A1 o B1 e ha frequentato un apposito corso di guida. L’autorizzazione è valida al massimo fino ai 18 anni di età, oppure fino alla scadenza della patente posseduta. In quest’ultimo caso l’autorizzazione può essere rinnovata finché il soggetto non ha compiuto 18 anni.

Passiamo alla pratica. Chi è in possesso dell’autorizzazione alla guida accompagnata può condurre veicoli solo se a bordo è presente un accompagnatore (appositamente designato al momento della domanda) di età non superiore ai 60 anni, con patente B o superiore conseguita da almeno 10 anni, che non sia scaduta e che non abbia subìto provvedimenti di sospensione negli ultimi 5 anni. Se l’accompagnatore ha una patente rilasciata da uno Stato dell’Unione Europea o del SEE (Spazio Economico Europeo), il documento di guida dev’essere stato riconosciuto in Italia da almeno 5 anni. Attenzione: nell’auto, oltre all’accompagnatore, non possono essere presenti altri passeggeri.

Per quanto riguarda il veicolo utilizzato, quest’ultimo dev’essere di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, senza rimorchio e (come per i neopatentati) con potenza specifica riferita alla tara non superiore a 55 kw per tonnellata e potenza massima pari a 70 kw. I limiti di velocità da rispettare durante la guida sono 100 km/h sulle autostrade e 90 km/h sulle strade extraurbane principali. Inoltre, nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie è vietato impegnare altre corsie all’infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata. Infine, la vettura utilizzata per l’esercitazione di guida deve esporre (sia nella parte anteriore che in quella posteriore) un contrassegno con la scritta in lettere maiuscole “GA” (sigla che sta ad indicare “Guida Accompagnata”) di colore nero su fondo giallo retroriflettente e avente le seguenti dimensioni in millimetri:

• contrassegno anteriore (pannello: 120×150; spessore delle lettere: 8);

• contrassegno posteriore (pannello: 300×300; spessore delle lettere: 20)

Requisiti, documenti e costi della guida accompagnata

Capitolo requisiti. Per la guida accompagnata bisogna aver compiuto 17 anni ed essere in possesso di una patente A1 o B1 non scaduta e non sospesa. Il rilascio dell’autorizzazione prevede 3 fasi:

1. presentazione domanda alla Motorizzazione;

2. frequenza di un corso di guida presso un’autoscuola;

3. rilascio dell’autorizzazione da parte della Motorizzazione.

La domanda va presentata presso gli uffici della Motorizzazione Civile e la documentazione è la seguente:

• istanza di rilascio dell’autorizzazione alla guida accompagnata, su apposito modello, firmata dal genitore (o dal legale rappresentante del minore) e dal minore;

• attestazione di versamento di 32 euro su c/c 4028 (bollettino prestampato in distribuzione presso Poste e Motorizzazione);

• attestazione di versamento di 10,20 euro su c/c 9001 (bollettino prestampato in distribuzione presso Poste e Motorizzazione);

• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, su apposito modello, comprovante la qualità di genitore o di legale rappresentante del minore;

• fotocopia del documento di identità del dichiarante;

• se il minore ha necessità di installare dispositivi di adattamento sul veicolo: certificato rilasciato da una commissione medica locale indicante gli adattamenti richiesti per la guida.

Se la patente è in corso di validità e non è sospesa, la Motorizzazione rilascia una ricevuta della domanda che consente l’iscrizione al corso di guida. Tale ricevuta scade al compimento dei 18 anni o alla data di scadenza della patente posseduta dal minore, se tale data è anteriore al compimento dei 18 anni. In quest’ultimo caso, dopo aver rinnovato la patente è possibile richiedere un duplicato della ricevuta valido fino alla data di validità della patente ma non oltre il compimento dei 18 anni. È quindi necessario frequentare un corso di guida presso un’autoscuola o un centro di istruzione automobilistica con almeno 10 ore di guida effettiva. Durante il corso deve essere compilato il libretto delle lezioni di guida e al termine del corso l’autoscuola o il centro consegnano al candidato un attestato di frequenza, che va presentato alla Motorizzazione.

E arriviamo all’ultima fase. Per ottenere il rilascio dell’autorizzazione bisogna recarsi alla Moralizzazione e presentare:

• attestato di frequenza rilasciato dall’autoscuola o dal centro;

• parte originale dei fogli del libretto delle lezioni di guida;

• elenco degli accompagnatori designati.

Quest’ultimo punto è importante. Vanno infatti indicati al massimo tre accompagnatori con età non superiore a 60 anni. E’ però possibile designare come accompagnatori i titolari di patente che, pur avendo un’età inferiore a 60 anni al momento del rilascio dell’autorizzazione, avranno superato tale età alla scadenza di validità della stessa. In tali casi sarà annotata sull’autorizzazione la data limite ridotta per l’accompagnatore, cioè fino al compimento del sessantesimo anno di età. La patente degli accompagnatori dev’essere non inferiore alla categoria B, dev’essere valida e non sospesa negli ultimi 5 anni, conseguita da almeno 10 anni se patente italiana e riconosciuta da non meno di 5 anni se è stata rilasciata da uno Stato dell’Unione Europea o appartenente al SEE.

Scadenza guida accompagnata e ultime informazioni

L’autorizzazione alla guida accompagnata scade al compimento dei 18 anni o alla data di scadenza della patente posseduta dal minore, se tale data è anteriore al compimento dei 18 anni. In questo caso, dopo aver rinnovato la patente è possibile richiedere un duplicato dell’autorizzazione valido fino alla data di validità della patente e comunque non oltre il compimento dei 18 anni. Chi è stato autorizzato alla guida accompagnata, per conseguire la patente B non dovrà effettuare almeno 6 ore di lezioni di guida in autostrada, su strade extraurbane principali o in condizioni di visione notturna presso un’autoscuola, come invece è previsto per gli altri aspiranti patentati. Questo perché tali ore di pratica sono già state svolte nell’ambito del corso di guida necessario per il rilascio della autorizzazione alla guida accompagnata. Attenzione però: può beneficiare dell’esenzione solo chi non ha mai subìto la revoca dell’autorizzazione e presenta la domanda di conseguimento della patente B entro 6 mesi dal compimento dei 18 anni.




Fonte: www.motorionline.com