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Come convertire una patente estera in Italia

In Auto! | 04 Febbraio 2019
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Quando un cittadino straniero, in possesso di una patente conseguita nel proprio Paese d'origine intende risiedere e guidare stabilmente in Italia è necessario intraprenda le procedure necessarie per convertire la sua licenza di guida. Le patenti di guida rilasciate da stati appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo sono equiparate alle patenti italiane.

Il titolare di patente di guida comunitaria con scadenza prevista in Italia dalla vigente normativa comunitaria (10 anni per le patente di categoria AM, A1, A2, A, B1, B, BE, 5 anni per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E ) può circolare munito del proprio documento fino alla data della scadenza. Terminato il periodo di validità sarà necessario rivolgersi all'Ufficio della Motorizzazione Civile e richiedere la conversione della patente estera, che sarà ritirata e restituita allo Stato emittente. La conversione può essere richiesta anche prima della scadenza della validità amministrativa della patente comunitaria. L’intestatario dell’abilitazione potrà ottenere una patente italiana con scadenza allineata a quella estera convertita o, presentando un certificato medico, avere una patente italiana con un nuovo periodo di validità

È obbligato invece alla conversione della patente estera chi è in possesso di un titolo di guida senza limiti di validità temporale, il termine previsto è di due anni dall’acquisizione della residenza anche “normale” nel nostro Paese. Tale obbligo sussiste anche per chi, residente in Italia, debba essere sottoposto ad un provvedimento di revisione della patente di guida. Tutti i cittadini titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato membro che acquisiscono la residenza in Italia devono osservare le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente e di controllo medico. Per determinare la scadenza di una patente con periodo di validità superiore a quella italiana si fa riferimento alla data di acquisizione della residenza in Italia. Ad esempio un patentato di un Paese comunitario con validità della patente B di 15 anni acquisisce la residenza in Italia il 1 gennaio 2018 e la sua patente scade nel 2029. Trascorsi dieci anni dall'ottenimento della residenza in Italia, quindi entro il 1 gennaio 2028, dovrà contestualmente rinnovare e convertire la patente estera.

Documenti necessari per convertire una patente estera

  • • domanda su modello TT2112 disponibile allo sportello dell’Ufficio oppure online sul Portale dell’automobilistica.
  • • attestazione di € 10,20 sul c/c 9001 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
  • • attestazione di € 32,00 sul c/c 4028 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
  • • se la patente è in scadenza, è scaduta di validità oppure non ha scadenza o ha validità superiore a quanto previsto dalle norme comunitarie: certificato medico in bollo da € 16,00 con foto, data non anteriore a tre mesi e relativa fotocopia, rilasciato da un medico abilitato.
  • • 2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata.
  • • patente straniera in originale in corso di validità (in visione) e in fotocopia completa fronte-retro
  • • documento di riconoscimento in originale e in fotocopia
  • • codice fiscale in originale e in fotocopia

Nel caso la patente sia scaduta è sempre possibile presentare la domanda di conversione, allegando il certificato medico e sapendo che potrà essere necessario verificare la titolarità della patente e il fatto che non sia soggetta a provvedimenti sanzionatori (cioè non sia sospesa, né ritirata, né revocata). Se sono passati tre anni dalla scadenza della patente si è generalmente sottoposti ad un provvedimento di revisione della stessa. Non è possibile rinnovare o convertire patenti dell'Unione Europea rilasciate a seguito di conversione se il documento originario è stato rilasciato da uno Stato extracomunitario con cui non vi sono le condizioni di reciprocità previste dall'art. 136 del Codice della Strada.

Convertire una patente non comunitaria

Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la patente abilita fino ad un anno dall’acquisizione della residenza. Trascorso questo arco temporale è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente. Ciò è possibile se lo Stato che ha rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia.

Stati non appartenenti all'Unione europea/Spazio economico europeo che rilasciano patenti convertibili in Italia:

  • • Albania (accordo valido fino al 25 dicembre 2019)
  • • Algeria
  • • Argentina
  • • Brasile (accordo valido dal 13 gennaio 2018 al 13 gennaio 2023)
  • • El Salvador (accordo valido fino al 4 agosto 2021)
  • • Filippine
  • • Giappone
  • • Israele (accordo valido fino al 10 novembre 2018)
  • • Libano
  • • Macedonia (aggiornamento dell'accordo entrato in vigore il 23 gennaio 1998)
  • • Marocco (aggiornamento dell'accordo entrato in vigore il 26 novembre 1991)
  • • Moldova
  • • Principato di Monaco
  • • Repubblica di Corea
  • • Repubblica di San Marino
  • • Serbia (accordo scaduto l'8 aprile 2018)
  • • Sri Lanka (accordo valido fino al 4 marzo 2022)
  • • Svizzera (accordo valido fino al 11 giugno 2021)
  • • Taiwan
  • • Tunisia
  • • Turchia
  • • Ucraina (accordo valido fino al 29 maggio 2021)
  • • Uruguay (accordo valido fino al 17 maggio 2020)

Stati esteri che rilasciano patenti convertibili in Italia solo ad alcune categorie di cittadini:

  • • Canada (personale diplomatico e consolare)
  • • Cile (personale diplomatico e loro familiari)
  • • Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
  • • Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)

La conversione senza esami è possibile solo se

  • • la patente estera è stata conseguita prima di acquisire la residenza in Italia
  • • il titolare della patente è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda (chi è residente da più di quattro anni dovrà sostenere l'esame di revisione)

Non possono essere convertite patenti estere ottenute per conversione di altra patente estera non convertibile in Italia.




Fonte: www.today.it